Il Presidente della Regione Puglia ha emanato oggi una ordinanza (num. 221) con efficacia immediata e valida sino al 17 maggio 2020 in materia di allenamento e addestramento degli animali, manutenzione di camper e roulotte, attività sportiva all’aria aperta.
È consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno. Nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l'accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l'attività sportiva all’aperto; l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi. “Ogni nostra azione – spiega il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – viene costruita insieme al coordinamento epidemiologico. Con questa ordinanza abbiamo considerato la salvaguardia della salute e il benessere delle persone, degli animali e della cura dei beni materiali di proprietà al fine di manutenerli e non deteriorarli”. “Le attività sportive amatoriali sono importantissima per liberare, in sicurezza e nel rispetto di tutte le regole di prevenzione, le energie fisiche e psicologiche costrette all’isolamento domestico per molte settimane”, osserva l’assessore regionale Raffaele Piemontese che, nel corso della scorsa settimana, insieme al presidente Emiliano e al dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo per la Sanità e lo Sport, Benedetto Pacifico, ha ascoltato molte realtà del movimento sportivo pugliese
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiarel’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;
RITENUTA la necessità chiarire ulteriori specifici ambiti di riavvio delle attività, nel quadro delle riaperture economiche e sociali definite con il citato d.p.c.m. del 26 aprile 2020, nell’ottica della più rigorosa adozione delle misure di prevenzione e protezione dal contagio;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia 28 aprile 2020, n.214, con la quale sono state adottate misure a tutela del benessere degli animali (toelettatura);
CONSIDERATO che, per le medesime ragioni di tutela del benessere degli animali, con particolare riferimento ai cavalli ed ai cani, è necessario consentire ai proprietari e affidatari, individualmente, di provvedere al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, anche in ragione del fatto che tali attività vengono svolte all’aperto e, comunque, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
* * * * *
VISTA l’o.p.reg. n.214 del 28 aprile 2020, con la quale è consentito lo spostamento individuale per la manutenzione delle imbarcazioni da diporto e delle seconde case;
VALUTATO che anche con riferimento ai camper e le roulotte, sussistono le medesime esigenze di tutela dei beni che potrebbero essere esposti a danni in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione;
CONSIDERATO che è, pertanto, necessario consentire spostamenti individuali nell’ambito del territorio regionale per raggiungere i camper e le roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno;
* * * * *
VISTO l’art. 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
CONSIDERATO che, ai fini di una corretto ed ordinato espletamento di tali attività, a tutela della salute pubblica e nel rispetto delle norme sulla prevenzione del contagio, risulta necessario specificare le modalità di svolgimento dell’attività sportiva amatoriale, in forma individuale, anche nell’ambito di impianti, centri o circoli sportivi all’aperto, nonché le relative misure di precauzione da adottare, fornendo altresì un elenco, non esaustivo, delle attività sportive consentite dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020;
VALUTATA l’opportunità, nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, di consentire sul territorio regionale tutti gli sport amatoriali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da svolgere esclusivamente in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
PRECISATO che le suddette attività sportive all’aperto devono ritenersi distinte da quelle contemplate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, per le quali operano diverse modalità organizzative e precauzionali, trattandosi di sport praticati da atleti professionisti e non professionisti, recepite nelle Linee-guida prot.3180 del 03 maggio 2020 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport;
RITENUTO, pertanto che, limitatamente alle attività sportive di natura amatoriale di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, debbano essere garantiti:
- la prenotazione a distanza dello spazio necessario nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto;
- l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’articolo 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
SENTITO, per competenza, il capo Dipartimento Promozione della Salute;
emana la seguente O R D I N A N Z A
Art.1
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Art.2
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
Art.3
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire:
- la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto;
- l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.
Art.4
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 19/2020. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Puglia, nonché inserita nella Raccolta ufficiale dei decreti e delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, ai prefetti e ai sindaci dei comuni della Puglia. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 06 maggio 2020
Michele Emiliano