Sindacato medici italiani nota su Covid 19

Sindacato medici italiani nota su Covid 19

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Le recenti vicende connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare quelle afferenti all’assistenza ai degenti nelle strutture residenziali sociosanitarie ed alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.), impongono alla scrivente organizzazione sindacale di svolgere le considerazioni di seguito rassegnate.

La finalità delle stesse è duplice: da un lato, tutelare le ragioni degli operatori medici coinvolti, con particolare riguardo ai medici di medicina generale ed ai medici di continuità assistenziale; dall’altro lato, contrastare i recenti, frequenti e gravi fenomeni di disinformazione riscontrati a livello mediatico, sovente favoriti, ci duole dirlo, anche da imprecise, quando non improvvide, dichiarazioni rese dalle massime autorità regionali politiche e sanitarie.

 

I)QUESTIONE RELATIVA ALL’ASSISTENZA MEDICA AI DEGENTI NELLE R.S.A. E AGLI ARTICOLI DI STAMPA SUI DECESSI AVVENUTE IN QUESTE ULTIME.

In ordine a tale questione, recenti articoli di stampa hanno inteso diffondere notizie, avallate anche da ambigue ed incomplete affermazioni di organi politici e sanitari regionali, secondo cui i medici di medicina generale avrebbero omesso ed ometterebbero, in dispregio dei loro obblighi contrattuali/convenzionali e venendo meno alle loro responsabilità professionali, di esercitare le attività di assistenza nei confronti dei loro assistiti ospitati presso le strutture residenziali sociosanitarie.

Nulla di più infondato, come già lo scrivente non ha mancato di far rilevare.

E’ necessario rammentare, per quanto ciò dovrebbe essere superfluo per chi ha o dovrebbe avere l’obbligo di conoscere le disposizioni che regolano settori di essenziale rilevanza pubblica e sociale, tanto più se si tratta di disposizioni di provenienza degli stessi organi regionali, che dette attività dei medici di medicina generale sono state oggetto di circolari emanate dallo stesso Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, di seguito richiamate, contenenti la dettagliata indicazione delle direttive (ad oggi pressoché inattuate, per quanto ci consta) alle quali debbono uniformarsi le ripetute attività di assistenza medica.

 

I.A) Circolare del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 4151 del 12/03/2020.

Tale circolare sospendeva le prestazioni di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) tranne che per i casi gravi ed indifferibili, i quali comunque avrebbero dovuto essere trattati previi triage telefonico pre – trattamento e fornitura agli operatori di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) correlati al rischio individuato.

I.B) Circolare del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 642 del 21/04/2020.

Tale circolare richiama integralmente il contenuto della circolare del Ministero della Salute prot. n. 0013468 del 18/04/2020, di seguito menzionata, concernente gli “ambiti di prevenzione e preparazione delle strutture residenziali e socio – sanitarie alla gestione di eventuali casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19” e volta ad “assicurare un ulteriore rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA)” mediante adeguata formazione degli operatori, rafforzamento delle azioni per la gestione dei predetti casi ed adeguata sorveglianza attiva tra i residenti e gli operatori.

Il recepimento integrale delle indicazioni ministeriali da parte della circolare regionale in discorso aveva ed ha l’obiettivo di “permettere alle strutture residenziali sociosanitarie di fornire il servizio di assistenza riducendo il rischio di infezione da COVID-19 negli ospiti e negli operatori anche in considerazione della condizione di fragilità delle persone anziane, sia positive che negative all’infezione da COVID-19, residenti nelle strutture”.

 

I.C) Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0013468 del 18/04/2020.

Fondamentale, quindi, come anticipato, rispetto al contenuto delle presenti considerazioni, risulta la circolare del Ministero della Salute prot. n. 0013468 del 18/04/2020 (del resto richiamata, ripetiamo, dallo stesso organo tecnico - amministrativo regionale nella testè citata circolare).

Si tratta di un documento tecnico - scientifico elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità su richiesta del Comitato Tecnico – Scientifico e recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione dal SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie”.

Le indicazioni ministeriali de quibus (assai dettagliate ed alla lettura integrale delle quali si rimanda) elencano minuziosamente le misure e le azioni che le A.S.L. e, quindi, le loro articolazioni (ovvero i Distretti socio – sanitari ed i Dipartimenti di prevenzione) dovranno adottare per garantire l’espletamento in condizioni di massima sicurezza delle attività di assistenza medica da svolgersi in favore dei soggetti ospitati presso le strutture residenziali sociosanitarie.

Tali misure ed azioni consistono in:

- individuazione, da parte della struttura residenziale sociosanitaria, di un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e specificamente per COVID-19, adeguatamente addestrato e formato, che operi in stretto contatto con le autorità sanitarie locali;

- fornitura di appropriati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), individuati in: guanti; mascherine; occhiali di protezione; visiere; camici monouso; stanze di isolamento; disinfettanti e soluzioni idroalcoliche;

- precauzioni igieniche e sanitarie concernenti anche l’accesso alle strutture ed i movimenti all’interno delle medesime;

- sanificazione costante ed integrale degli ambienti;

- formazione ed addestramento specifici di tutti gli operatori sanitari ed assistenziali su prevenzione e controllo delle ICA e del COVID-19.

Ad oggi non risulta alla scrivente organizzazione sindacale che le citate misure ed azioni siano state adottate ad opera delle competenti Aziende Sanitarie Regionali, con la conseguenza che, nel contesto dato, richiedere ai medici di medicina generale di accedere alle strutture residenziali sociosanitarie in assenza delle richiamate misure e protezioni significherebbe richiedere ai medici stessi di mettere fortemente a repentaglio la salute loro e dei pazienti da essi assistiti (come, purtroppo, tragicamente confermato da numerosi casi verificatisi a livello nazionale).

In ragione di quanto precede, pertanto, il tentativo di addebitare ai medici di medicina generale l’intento di sottrarsi ai loro compiti nell’ambito surriferito è un’incauta ed avventata mistificazione, che respingiamo recisamente al mittente.

 

II) QUESTIONE RELATIVA ALLE U.S.C.A..

Considerazioni analoghe possono riproporsi anche per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) istituite dall’art. 8, co. 2, del D.L. n. 14/2020.

Indubitabile, infatti, è che anche l’attività degli operatori medici facenti parte delle U.S.C.A. debba essere esercitata in condizioni di sicurezza e nel rispetto di adeguati e circostanziati protocolli finalizzati a garantire la sicurezza medesima.

Tanto sia in considerazione della gravità dell’emergenza epidemiologica in atto, sia al fine di prevenire l’insorgenza di nuove curve crescenti di contagi, sia in ragione della fondamentale rilevanza del diritto alla salute di tutti i soggetti coinvolti nella questione in commento (medici, pazienti, famiglie degli uni e degli altri).

L’obbligo delle Aziende Sanitarie Locali di consentire che l’attività di assistenza medica degli operatori delle U.S.C.A. venga svolta in condizioni di massima sicurezza e tutela della salute, nel rispetto di precisi protocolli e previa adeguata dotazione degli indispensabili dispositivi di protezione individuale riviene da inconfutabili dati normativi:

a) in primis, la stessa norma istitutiva delle U.S.C.A., ovvero l’art. 8 del D.L. n. 14/2020 che, al comma 2, dispone che “i medici dell’unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte”;

b) in secondo luogo e più in generale, in senso conforme alla sussistenza del citato obbligo si pone la previsione contenuta nell’art. 95, comma 1, dell’A.C.N. 2005 (come integrato dall’A.C.N. 2009) relativo ai medici di medicina generale, che dispone che gli interventi di assistenza e soccorso esterno da parte del medico vengano posti in essere con l’ausilio di automezzi adeguati ed attrezzati e previa frequenza di corsi di formazione svolti a livello regionale o aziendale;

c) da ultimo, indubbia è anche l’applicabilità, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, della normativa contenuta nel testo unico in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) anche alla fattispecie dei rapporti tra A.S.L. e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale (e, a fortiori, medici operanti in seno alle neo – istituite U.S.C.A.).

Chiediamo, quindi, con forza che i competenti organi regionali provvedano a porre le U.S.C.A. in grado di operare in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto di adeguati protocolli di sicurezza igienico – sanitaria, al fine di garantire al massimo grado possibile la tutela del diritto alla salute sia degli operatori sanitari che opereranno nelle medesime U.S.C.A., sia dei pazienti che beneficeranno dell’assistenza da essi prestata.

 

III) QUESTIONE RELATIVA ALLA PIATTAFORMA DI TELEASSISTENZA CLINICA DOMICILIARE H – CASA.

Il S.M.I. Puglia, da ultimo, ribadisce anche le osservazioni critiche già sollevate in ordine alla piattaforma di teleassistenza clinica domiciliare H – Casa.

In primo luogo, essa comporta rilevanti criticità di natura giuridica, dal punto di vista della possibile sussistenza di rilevanti lesioni del diritto alla privacy, con riguardo all’imposta necessità di conferire dati sensibili (le informazioni medico – sanitarie di pazienti) in una piattaforma che, come a Voi noto, è gestita anche da un soggetto di natura privata (la Netmedicaitalia).

In secondo luogo, è circostanza di dominio pubblico che quest’ultima società informatica intrattenga rapporti stabili con la organizzazione sindacale maggioritaria che, quindi, da un lato siede, quale rappresentante sindacale, nelle sedi contrattuali regionali e, dall’altro lato, ha caldeggiato l’attivazione delle predetta piattaforma.

Riteniamo che tanto determini una palese fattispecie di conflitto di interessi, che richiederebbe opportuni, adeguati e tempestivi interventi da parte dei competenti organi regionali, a garanzia dei principi, di rango costituzionale, della correttezza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa.

In terzo luogo, non possiamo non ribadire anche le forti perplessità connesse alla circostanza che, da quanto è dato apprendere, tale piattaforma ha comportato anche un esborso economico di assai cospicua entità, laddove, a nostro giudizio (sorretto, peraltro, da dati tecnici) avrebbe potuto essere utilizzata, per le medesime finalità, la piattaforma Edotto, già esistente e già utilizzata dai medici territoriali.

*****

In conclusione, si rappresenta che i medici continueranno, come sempre, a garantire l’erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza diagnostica e terapeutica, tantopiù nella grave situazione di emergenza epidemiologica in corso.

Nondimeno, ciò dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti innanzi richiamate e con la garanzia della tutela del diritto alla salute tanto degli operatori medici, quanto dei loro pazienti, con espressa riserva, da parte del S.M.I. Puglia, di tutelare nelle sedi competenti le ragioni del personale medico in tutti gli eventuali casi di ingiustificati pregiudizi da esso sofferti.

Si evidenzia, infine, che, in caso di mancato positivo e fattivo riscontro alla presente nota entro il termine di sette giorni dalla data odierna, il contenuto della nota medesima verrà sottoposto al vaglio delle competenti autorità giudiziarie.

 

 

 

 

Dr FRANCESCO PAZIENZA

SEGRETARIO REGIONALE SMI PUGLIA

Tel. 3332797769 Skype: Francesco Felice Pazienza

 

 

 

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