I legali dell’Adoc Uil di Brindisi continuano ad ottenere numerose sentenze contro il colosso dei voli low cost. Da ultimo, lo scorso 21 ottobre 2017, è stata depositata la sentenza n° 2148 del 2017 emessa dal Giudice Giuseppe Capodieci a mezzo della quale il noto vettore aereo è stato condannato a pagare la somma di euro 500,00 a titolo di danno morale, oltre alla somma di euro 250,00 per compensazione pecuniaria derivante dal ritardo del volo.
Ryanair è stata condannata anche al pagamento delle competenze legali degli Avv.ti Elia e Masi i quali invitano i consumatori a segnalare immediatamente eventuali disservizi derivanti da ritardi, cancellazioni, overbooking, danneggiamento bagagli, smarrimento, etc.
In particolare, nell’importante e recente pronunzia il Giudice ha valorizzato, oltre al mero ritardo del volo superiore a 3 ore, anche una serie di ulteriori elementi di oggettivo disagio riconoscendo una significativa somma di denaro per i fastidi derivanti dalla mancata “assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica”.
A tutto ciò non ha ottemperato la Società convenuta contravvenendo agli obblighi imposti dall’art. 12 del regolamento CE n.261/2004 nonché a quanto previsto dal “regolamento CE n° 295/91 che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato”.
I legali dell’ADOC UIL di Brindisi invitano, pertanto, tutti i cittadini che dovessero avere subito disagi (purtroppo sempre più frequenti) a rivolgersi in tempi celeri, al fine di predisporre formale reclamo nei confronti del vettore aereo.